La presenza in studio di un Postulatore permette di collaborare legalmente all'istruzione delle pratiche cattoliche di beatificazione e canonizzazione
Dai testi della legislazione afferente tale materia,
si può desumere una definizione della figura giuridica del postulatore, intesa
come la persona che, provvista di mandato, preparato in forma canonicamente
legittima e debitamente approvato dall’autorità ecclesiastica competente,
rappresenta l’Attore presso l’autorità ecclesiastica, sia quella diocesana che
quella romana. Il Postulatore ha, pertanto, un ruolo duplice nelle Cause
dei Santi, quello di tutelare in prima persona gli interessi dell’Attore (colui
che gli ha conferito il mandato) e quello di collaborare con l’autorità
ecclesiastica (che ha approvato il mandato conferitogli) nella ricerca della
verità.
Da questa definizione emerge la duplice figura giuridica del postulatore,
basata sullo stato attuale della Causa e vale a dire:
1. Postulatore della Causa in fase diocesana, cioè colui che rappresenta
l’Attore davanti all’autorità ecclesiale diocesana;
2. Postulatore della Causa in fase romana, cioè colui che rappresenta
l’Attore davanti alla Congregazione delle Cause dei Santi.